Per fornire chiarimenti alle richieste del comparto economico in merito al “corretto e omogeneo utilizzo” degli articoli pirotecnici, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare 20 maggio 2014 n. 557. Il documento si presenta come Integrazione della circolare n. 559 dell’11 gennaio 2001 (Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.*).
Ecco una prima osservazione del Ministero: “la licenza per l’accensione dei fuochi artificiali, ai sensi dell’art. 57 delle leggi di pubblica sicurezza può essere rilasciata solo al titolare dell’abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione” del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e quindi “esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche … e munite dell’ abilitazione”.
Quanto alle indicazioni fornite al punto “3, artifici impiegabili” della circolare 559/2001 “le stesse trovano applicazione anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali indicati per gli “artifici cilindrici” e per quelli “sferici”, tenuto conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono previste”. Questo non esclude la facoltà, per l’Autorità di pubblica sicurezza … in relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.”.
Ancora, sui punti “5, Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all’accensione” e “6, Disposizioni complementari riferibili all’Autorità locale di P.S.” della circolare del 2001, si conferma che le norme in essi contenute “trovano piena applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici marcati CE”.
La seconda parte della circolare ministeriale dello scorso 20 maggio riguarda le Disposizioni in ordine alla sicurezza tra le quali:
- punto 1, Area di sparo (le norme si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano a… determinate categorie…” e in questi casi “il loro posizionamento, per il successivo sparo, non è soggetto agli obblighi di delimitazione e di segnalazione dell’area di sparo, fermo restando il divieto di accesso al pubblico nell’area medesima”;
- punto 2, Distanza di sicurezza (le norme si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, “salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate nella circolare…”. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi)… a seguito delle valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo”;
- punto 3, Zona di sicurezza, le norme si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, ad eccezione dell’utilizzo degli articoli appartenenti a determinate categorie… per i quali può ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona (ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi, allorché anche tali soggetti dovranno essere alla distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato);
- punto 4, Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico “le norme si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE”.
* Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, successivamente modificato ed integrato.
Info: circolare 20 maggio 2014.