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Applicare l’art. 88 del TU anche ai palchi di spettacoli e manifestazioni

La L. 98/2013 di conversione del DL “Del fare” n. 69/2013, ha introdotto, come ho avuto modo di segnalare nel corso della serie di appositi articoli, alcune sostanziali modifiche al TU 81/08 sulla sicurezza e la salute in ambiente di lavoro.

Così, nell’art. 32 della 98, al punto g-bis) si legge che “all’articolo 88 (del TU 81/08, Nda), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo* si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche…»

Le esigenze particolari connesse allo svolgimento delle attività legate allo spettacolo hanno formato oggetto di una recente valutazione dell’Inail secondo la quale sono necessarie “misure e controlli più rigidi” specialmente nella costruzione dei palchi.
Com’è noto, i palchi non sono ponteggi fissi e quindi “non sono soggetti né alla richiesta dell’autorizzazione ministeriale, né alla redazione del PIMUS**, né all’abilitazione degli addetti al montaggio e smontaggio né a tutte le altre regole del TU…”.

Ed è per questo che l’ inserimento del punto g-bis nell’art. 32 della legge di conversione del DL del fare, in vigore dal 21 agosto scorso, prevede l’adozione, entro il 31 dicembre 2013, di un “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Il provvedimento risponderà all’esigenza di individuare le attività connesse “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche” a favore delle quali verranno applicate le misure di sicurezza già operanti per i cantieri temporanei e mobili.

Al momento, gli unici adempimenti cui sono tenuti i soggetti titolari degli spettacoli/manifestazioni, consistono:

  • nella comunicazione dell’evento al Comune interessato;
  • nella presentazione di una relazione tecnica, con istruzioni per il montaggio, l’uso e lo smontaggio dei palchi.

La procedura appare del tutto inefficace se si tiene conto che la relazione tecnica, i cui progetti di montaggio sono oltretutto troppo generici, viene quasi sempre prodotta in tempi non utili per una obiettiva valutazione da parte della competente Commissione prefettizia per il pubblico spettacolo.
* Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili/Capo I, Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili/Art. 88, Campo di applicazione.

** Piano di Montaggio Uso e Smontaggio, materia regolamentata dagli artt. 134 e 136 del TU 81/08.

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