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ASL e DTL, competenze distinte per le lavoratrici madri in astensione anticipata

L’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici madri è regolamentata dall’art. 17 del DLgs 151/ 2001,  ma sulla norma è intervenuto  il decreto semplificazioni entrato in vigore lo scorso 10 febbraio.

Quali le modifiche apportate dal decreto?

Dal 1° aprile 2012 l’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro verrà data dall’ASL se si tratta di situazioni che presentano “gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.
Non più l’ASL, invece, ma la Direzione territoriale del lavoro avrà competenza per l’autorizzazione all’astensione nelle ipotesi:

  • Che esistano condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  • che, in relazione al divieto contenuto nel DLgs 151 di sottoporre a determinati lavori  la lavoratrice, questa non possa essere spostata ad altre mansioni.

La Direzione territoriale del lavoro  eseguirà gli accertamenti del caso in via autonoma o su richiesta della lavoratrice.

Sul decreto semplificazioni leggi anche: Appalti pubblici, dal 2013 le informazioni nella Banca dati nazionale.

Leggi anche: Cassazione, no licenziamento lavoratrice madre che rifiuta lavoro notturno

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