L’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici madri è regolamentata dall’art. 17 del DLgs 151/ 2001, ma sulla norma è intervenuto il decreto semplificazioni entrato in vigore lo scorso 10 febbraio.
Quali le modifiche apportate dal decreto?
Dal 1° aprile 2012 l’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro verrà data dall’ASL se si tratta di situazioni che presentano “gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.
Non più l’ASL, invece, ma la Direzione territoriale del lavoro avrà competenza per l’autorizzazione all’astensione nelle ipotesi:
- Che esistano condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- che, in relazione al divieto contenuto nel DLgs 151 di sottoporre a determinati lavori la lavoratrice, questa non possa essere spostata ad altre mansioni.
La Direzione territoriale del lavoro eseguirà gli accertamenti del caso in via autonoma o su richiesta della lavoratrice.
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