Il capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero dei Trasporti ha emanato il decreto 18 giugno 2015 con cui vengono mantenute in servizio le attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il DM 12 settembre 1925. Il DM conteneva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.
Più recentemente il DLgs 27 gennaio 2010, n. 35 ha previsto che l’autorità competente può approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità, controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo*.
Successivamente, della materia si è occupato il DLgs 78/2012, in applicazione della Direttiva 2010/35/UE.
In questo quadro normativo il Decreto del 18 giugno, appena pubblicato sulla GU, ha lo scopo di armonizzare le attività del settore… con l’ approvazione e il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguando la legislazione nazione agli standard europei.
Così, ha disposto (art.2) che:
- il riconoscimento degli organismi di controllo** e di sorveglianza del servizio interno odi ispezione è disposto dallo stesso Dipartimento dei trasporti terrestri, la navigazione del Ministero;
- l’attività di monitoraggio e sorveglianza degli organismi di controllo è demandata a una speciale Commissione per le attività previste dal DLgs 35/2010.
Entro il mese di febbraio, l’organismo di controllo deve inviare una relazione circa l’attività svolta nell’anno precedente nel campo delle attività previste nella materia.
L’attività di sorveglianza presso la sede degli organismi designati è normalmente svolta congiuntamente all’attività di sorveglianza da parte di Accredia, per il mantenimento dell’accreditamento***.
* In attuazione della Direttiva 2008/68 (trasporto interno di merci pericolose).
** Avrà il compito di accertare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nel recente decreto … ed anche il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni … ed ancora, il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali in conformità alle norme vigenti.
*** Secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Ed. 2012, con le modalità stabilite nella convenzione a suo tempo stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previste dal citato DLgs 78/2012.
Info: Ministero Trasporti decreto 18 giugno 2015 attrezzature a pressione