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Autotrasportatori, durata massima di guida, riposi, lavoro notturno

Il regolamento europeo 561/2006 ha fissato in 56 e 90 ore rispettivamente, il limite alla guida settimanale e bisettimanale degli autotrasportatori.

Con il disposto dell’art. 4 del DLgs 234/2007 la durata media della settimana lavorativa della categoria viene modificata ed è determinata in 48 ore, il cui tetto viene ottenuto sommando: 

  • le ore di guida effettiva al tempo dedicato;
  • tutte le altre operazioni di autotrasporto.

È peraltro, possibile elevare a sessanta ore la durata massima della settimana di guida “solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle quarantotto ore settimanali”*.

In materia di periodi di riposo degli autotrasportatori, l’art 6 del DLgs 243 rimanda al regolamento europeo del 2006 o all’accordo AETER del 1970 ma, con l’art. 5, impone l’obbligo di effettuare un riposo se la guida si protrae per più di sei ore consecutive.

Quanto deve durare il riposo? Deve essere di:

  • almeno 30 minuti (frazionabile in almeno 15 minuti) se la guida dura dalle 6 alle 9 ore,
  • almeno 45 minuti (frazionabile in almeno 15 minuti) se la prestazione è superiore alle 9 ore.

Per i riposi giornalieri e settimanale** valgono quelli indicati dagli articoli 8 e 9 del regolamento CE 561 del 2006.

Il lavoro notturno: 

  • non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore;
  • è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

* Una deroga al limite delle 48 ore settimanali di lavoro può essere concessa al lavoratore anche a causa di particolari ragioni tecniche o esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro, fatto salvo il “ rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.

**In particolare, “Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

  • due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
  • un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale”.

Leggi:
registrazione orario trasportatori
dal 2008 aumentata la tutela degli autotrasportatori 
prescrizioni gestori trasporti
obbligo registro orario lavoro

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