La L. 114/2014, di conversione del Dl 90 del 24 giugno 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), prevede la copertura Inail a favore di chi percepisce ammortizzatori sociali* o altri supporti dell’Inps e che contemporaneamente svolge attività di volontariato nei Comuni o altri enti locali.
Il provvedimento è valido solo per il 2014 e il 2015 per il periodo, cioè, per il quale il Ministero del Lavoro ha istituito un fondo destinato a coprire gli oneri relativi all’obbligo assicurativo con l’Inail (cinque milioni di euro per ciascun anno). Il provvedimento destina anche una quota del fondo non superiore a 100 mila euro per anno, che andranno a reintegrare gli oneri assicurativi dei volontari che si dedicano all’ utilità sociale nei territori montani.
Con un comunicato di questi giorni, l’Inail informa che “per far conoscere le attività di volontariato ai lavoratori che ricevono gli ammortizzatori o altri trattamenti di sostegno al reddito, i Comuni e gli altri enti locali interessati potranno anche promuovere iniziative informative e pubblicitarie sui progetti di utilità sociale in corso con le associazioni presenti sul proprio territorio”.
* Con la L.92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) la materia degli ammortizzatori è stata riformata prevedendo:
- “tutele in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, fondi di solidarietà bilaterali), rivolte a soggetti sospesi in conseguenza di crisi temporanee; fino al 2016 potrà essere erogata anche la cassa integrazione in deroga, prevista per i lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni: lavoratori del terziario, di imprese di trasporto aereo, di agenzie di viaggio, apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione, lavoratori a domicilio;
- Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) rivolta a soggetti che si trovano involontariamente disoccupati;
- strumenti di gestione degli esuberi strutturali, rivolti ai lavoratori anziani in uscita dal mondo del lavoro. Prima di essere definitivamente sostituite dall’Aspi (nel 2017) potranno essere erogate anche le indennità di mobilità, destinate a lavoratori licenziati, spesso in seguito a un periodo di cassa integrazione straordinaria, per 12 mesi, prolungabili a 24 o 36 nel caso di lavoratori che abbiano raggiunto rispettivamente 40 o 50 anni di età”.
Info: assicurazione infortuni volontari enti locali