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Buone prassi, soluzioni organizzative coerenti e validate

Continuiamo oggi con la serie di approfondimenti sulle attribuzioni del Ministero del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. 

Il Tu 81/08 valorizza il ruolo delle cosiddette “buone prassi” per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce “soluzioni organizzative o procedurali”:

  • coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica; 
  • adottate volontariamente,
  • finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
  • elaborate e raccolte: a) dalle Regioni; b) dall’Inail; c) dagli Organismi paritetici di cui all’art. 51 del TU 81/08*;
  • validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del Tu 81/08**, previa istruttoria tecnica dell’Inail (ex Ispesl), che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.

Le aziende che intendono presentare una buona prassi devono compilare e inviare il modello elaborato dalla Commissione consultiva permanente.

La documentazione deve essere raccolta su CD-ROM e inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, Disciplina in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro – Divisione VI (già Tutela delle condizioni di lavoro).

Se validate dalla Commissione consultiva le buone prassi vengono pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro.

Le aziende che realizzano buone prassi o che adottano interventi migliorativi coerenti con le buone prassi, possono accedere alla riduzione del tasso di premio Inail dopo il primo biennio di attività. La domanda di riduzione deve essere inviata in modalità telematica, sezione Servizi online del sito www.inail.it.

La domanda di riduzione può essere inviata contestualmente alla denuncia dei lavori (o successivamente ma non oltre la scadenza del biennio di attività). L’Inail valuta e comunica all’azienda l’esito della domanda entro i 30 giorni.

* Sono soggetti di livello territoriale, secondo la previsione dell’art. 2, c. 1, lett. ee) del TU 81/08, “ costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: a) la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; b) lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; c) l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; d) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

** Formerà oggetto di un prossimo approfondimento nell’ambito dell’Organizzazione del Ministero del lavoro.

Leggi:
gestione radioprotezione

Continua martedì 18 febbraio 2014: divisioni che si occupano di sicurezza.

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