Si sa che i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non sono immatricolati e non sono provvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno degli stabilimenti. All’esigenza, avvertita molto diffusamente, che queste macchine si muovano anche all’esterno dei magazzini, depositi ed aree aeroportuali, ha risposto il Codice della strada* prevedendo, tra l’altro, l’immissione in circolazione su strada dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a carico.
Allo scopo, l’art. 114 del Codice ha demandato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche, decreto che porta il numero 752 e che è stato adottato il 14 gennaio scorso.
I 4 articoli del decreto fissano le condizioni perché i carrelli possano collegare più reparti dei singoli stabilimenti per effettuare le operazioni di caricoe scarico, muovendosi:
- su strada;
- con brevi e saltuari spostamenti;
- a vuoto o a pieno carico.
Ecco le condizioni.
Il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta dal costruttore contenente diversi dati sulla tipologia, le dimensioni, le masse, i pneumatici, anno di costruzione, tipo di motore e alimentazione, ecc.;
b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58 del Codice della strada** e del dispositivo supplementare (a luce lampeggiante gialla o arancione);
c) deve essere dotato di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro e, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine);
g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente
I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h. L’autorizzazione alla circolazione viene rilasciata dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio.
* DLgs 285/1992, aggiornato con le modifiche apportate dal DL 179/2012 (Decreto Crescita 2.0), dal DLgs correttivo 2/2013 e dal DL 69/2013 (Decreto Fare) convertito con L. 98/2013.
** a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione.
Info: decreto 14 gennaio 2014.