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Per la Cassazione i verbali degli ispettori hanno efficacia probatoria

Contro la condanna subita in ordine al pagamento di contributi dovuti nei confronti dell’Inps, un datore di lavoro ha ricorso alla Corte di Cassazione in quanto ha lamentato la violazione di legge in relazione agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., per avere la sentenza impugnata “fondato la decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi e sulle dichiarazioni rese agli ispettori, “sebbene queste… non siano assistite da efficacia probatoria privilegiata” e che invece “ sia necessaria la loro conferma in sede testimoniale”.

La Cassazione ha respinto il ricorso (sentenza n. 10427 del 14 maggio 2014) confermando il giudizio della Corte territoriale che aveva considerato la cartella in questione “validamente emessa dall’Ufficio Inps territorialmente competente, sulla base di iscrizione a ruolo dei contributi a seguito di verbale ispettivo che aveva accertato l’interposizione di manodopera in relazione a rapporti di lavoro formalmente instaurati con cooperative e riconducibili invece alla azienda…”. La Corte d’appello “aveva fondato la decisione sul verbale ispettivo, sulle dichiarazioni agli ispettori di otto lavoratori e sulle risultanze di tre sentenze del tribunale che aveva accertato la fattispecie interpositoria vietata dalla legge nei confronti di tre lavoratori”.

I giudici della Cassazione hanno precisato, a proposito dell’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che:

  1. “deve rilevarsi che l’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
  2. ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità”.

“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro, si legge nella sentenza del 14 maggio, fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.”.

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