Ecco alcuni obblighi dei fabbricanti di prodotti da costruzione (art. 11 del Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, in vigore dal 1°luglio).
I fabbricanti:
- conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto da costruzione sul mercato;
- assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata, tenendo adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
- eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibili sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti;
- assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure… che le informazioni richieste figurino sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
A conclusione della serie di interventi sulla materia, conviene ricordare, in estrema sintesi che, con la Direttiva UE 305 del 2011:
- vengono istituiti i TAB (organismi di valutazione tecnica) a livello nazionale;
- viene istituita la “organizzazione dei TAB” a livello europeo (ex EOTA) che ha compiti di predisporre i “documenti di valutazione europei” (ex ETAG) ai quali, se non esistono norme armonizzate, il produttore deve far riferimento per ottenere da parte di un TAB la “valutazione tecnica europea” (ex BENESTARE TECNICO EUROPEO);
- i vecchi Sistemi di Attestazione della Conformità sono sostituiti da 5 “Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione”.
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