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Per quali sport è necessario il certificato medico? Risponde il Coni

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La Circolare del Coni del 10 giugno 2016 a proposito di certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica, ha fatto riferimento alle note esplicative del 16 giugno 2015 e del 28 ottobre 2015 del Ministero della Salute finalizzate a “stabilire l’esistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria in relazione all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica” che avevano stabilito a carico del Coni, l’elaborazione per le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, di “idonee indicazioni finalizzate a distinguere, nell’ambito di tali attività, le diverse tipologie di tesseramento”.

I vari tipi di tesseramento sono:

a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Il Coni si è adeguato al disposto ministeriale con la circolare riportata, imponendo ai soggetti previsti di uniformare il proprio regime normativo in materia di certificazione sanitaria riferita all’attività sportiva specifica.

Così, per la categoria di tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come individuato dall’art. 42 bis della L.98/2013, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute del 8 agosto 2014*.

Invece, i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo, discipline del biliardo sportivo, bocce eccetto volo di tiro veloce, bowling, bridge, dama, discipline dei giochi e sport tradizionali regolamentate dalla Figest, golf, discipline della pesca sportiva di superficie eccezione long custing e big game, discipline degli scacchi, disciplina del curling e dello stock sport). “Ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva”.

Infine, non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, “anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione”.

*Rientrano nella categoria “tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal Coni, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva”.

Info: circolare Coni 10 giugno 2016

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