Se un datore di lavoro assume un apprendista senza regolare contratto scritto, oppure non trasmette il documento al competente Centro per l’impiego, incorre nella sanzione amministrativa per “lavoro nero”. E in caso di omissione è impossibile regolarizzare il rapporto come “contratto di apprendistato”
È l’INAIL a fornire questo chiarimento insieme a un secondo, che si riferisce all’ “inadempimento formativo”. Nel caso che gli ispettori dell’INAIL riscontrino, durante il periodo di apprendistato un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, lo comunicano alla Direzione territoriale del lavoro (le vecchie DPL).
Se la carenza possa o meno essere recuperata, lo decide il personale ispettivo del ministero del Lavoro che può assegnare all’azienda inadempiente un congruo termine per adeguarsi.
Il TU sull’apprendistato ha preso le mosse il 28 luglio 2011, quando, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (la L. 247/2007), il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il DLgs che riforma l’istituto dell’apprendistato e che configura questo strumento come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Il nuovo Testo Unico ha l’obiettivo di fornire ai giovani un canale tipico di ingresso nel mondo del lavoro e si propone, in particolare, “di garantire ai lavoratori e alle imprese una maggiore agibilità dello strumento attraverso la semplificazione della materia e la sua omogeneizzazione sull’intero territorio nazionale”.