Già si è detto il 28 aprile della riduzione del tasso medio Inail per le aziende che operano miglioramenti per la sicurezza, decisa dal Ministero del Lavoro con un decreto del 3 marzo.
Come precisa l’Inail nella circolare 51 del 29 aprile, le nuove percentuali dell’oscillazione del tasso medio disposte dal decreto “si applicano per la definizione delle istanze presentate per l’anno in corso e la riduzione riconosciuta opererà in sede di regolazione del premio dovuto per l’anno 2015”.
Per effetto del DM del 3 marzo 2015, l’Inail informa che, alle ditte che abbiano già ottenuto l’accoglimento con le precedenti aliquote di riduzione, sarà inviato, tramite Pec, un provvedimento di rettifica con le nuove percentuali di riduzione.
Come si ricorderà, la riduzione sarà del 28% per le aziende fino a 10 lavoratori-anno, del 18% da11 a 50, del 10% da 51 a 200 e del 5% per una quota di lavoratori superiore.
Il calcolo del numero del lavoratori-anno è effettuato… “rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua determinata secondo i parametri indicati nelle modalità di applicazione della tariffa dei premi, sulla base:
- del periodo di osservazione costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l’anno per il quale la riduzione è richiesta, o;
- del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni”.
Com’è noto:
- il Modello OT24 è utilizzato per la richiesta di riduzione da parte delle aziende che, nell’anno solare precedente, hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro, dopo i primi due anni di attività;
- il Modello OT20 è utilizzato per la richiesta di riduzione, dalle ditte che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, a patto che le stesse abbiano rispettato le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Info: Inail Circolare n.51 del 29 aprile 2015
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Guida aggiornata Inail sul modello OT24