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Il Ministero del Lavoro sull’applicazione rinnovate sanzioni ex decreto attuativo 151

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Il Tit. I del DLgs 151/2015, decreto attuativo della L. 183/2014 (Jobs Act) raccoglie le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro. Il suo Capo IV si dedica, nello specifico, alla revisione del regime delle relative sanzioni.

È tutto compreso nell’art. 22. Anche la nuova disciplina delle sanzioni per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, di impiego di lavoratori stranieri, di omessa o scorretta procedura di erogazione del trattamento economico.

Di fronte alla nuova disciplina, in attesa dell’emanazione delle prime indicazioni operative del decreto attuativo, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti (circolare n. 37 del 7 ottobre 2015).

Il documento richiama il principio di legalità espresso nell’art. 1 del nuovo sistema penale (L. 689/1981) secondo il quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

Cosicché, a proposito delle sanzioni che il decreto attuativo intende modificare “per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre*, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzione affievolita)”.

E inoltre, alle condotte oggetto delle sanzioni di cui sopra, “non si applica la procedura di diffida, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti in particolare al mantenimento in servizio per almeno tre mesi del lavoratore irregolare”.

E ancora, “per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo** trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina (compresa la procedura di diffida).

Non troveranno applicazione, invece, le sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma***.

* Data di entrata in vigore del decreto attuativo.
** “Stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta”.
*** Art. 19, commi 2 e 3, del DLgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro).

Info: circolare Ministero Lavoro 7 ottobre 2015 n.37

Leggi

Circolare n.26 del 12 ottobre 2015

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