Anche il telelavoratore deve sottostare agli obblighi dell’art. 20 del TU 81/08 prendendosi cura della sicurezza di sé, degli altri e dello spazio lavorativo, utilizzando con diligenza la postazione di lavoro.
Per utilizzare con diligenza la postazione di lavoro, l’interessato deve:
- tenere in buono stato i locali e gli impianti dell’immobile presso il quale opera;
- far eseguire a personale abilitato, ogni qualsiasi intervento di manutenzione, dei sistemi operativi, delle attrezzature e degli impianti.
Così, in conformità alle indicazioni dell’All. XXXIV del TU sicurezza lavoro (videoterminali) il lavoratore deve adottare tutte le misure per garantire che il proprio ambiente di lavoro possieda i requisiti:
- di abitabilità;
- di adeguatezza per superficie e volume;
- di condizione a norma degli impianti elettrici, di riscaldamento e/o condizionamento;
- di possesso di certificazione degli impianti;
- di idoneità delle condizioni ambientali in termini di illuminazione, microclima, rumore e più in generale in termini di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.
Lo spazio destinato al lavoro deve essere distinto da quello riservato alle normali attività domestiche e familiari, per facilitare la separazione tra i tempi e ritmi di lavoro e quelli di vita casalinga e quotidiana e per ottimizzare l’interazione con le altre persone che vivono nel locale domestico.
Per questo occorre evitare di collocare computer, fax, stampante e altre apparecchiature elettriche in locali che, per destinazione d’uso o tipologia, non sono adatti ad ospitarli, sia in termini strutturali e impiantistici che in termini di svolgimento delle normali attività domestiche.
Nella conclusione la circolare Inps ricorda che il telelavoratore dipendente è tenuto a sottoscrivere l’impegno formale: a) all’uso corretto delle attrezzature e b) al rispetto categorico della “quantità oraria globale massima” di lavoro al video terminale e delle relative pause, previsti dall’organizzazione aziendale*.
Sulla responsabilità del datore di lavoro, lo stesso, in ogni caso, non risponde per comportamenti del telelavoratore che non si attiene alle disposizioni in vigore.
* In particolare, come previsto dall’art. 6 del DLgs 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), il telelavoratore deve impegnarsi a:
- osservare il riposo di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore;
- eseguire il periodo di riposo nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Leggi: telelavoro e sicurezza dalla circolare Inps 25 febbraio 2015
Continua mercoledì 11 marzo 2015: obblighi datore di lavoro