Il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione per “concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”.
Richiamato il provvedimento europeo, la recente L 221/2015*, articolo 56, attribuisce ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio italiano nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi** nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 02.02.2016 (entrata in vigore della 221/2015)*.
Il credito d’imposta:
a) è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato;
b) non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.
Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta vengono effettuati sia dal competente Ministero che dall’Agenzia delle entrate controlli nei rispettivi ambiti di competenza .
E ancora, il c. 7 dell’art. 56 in questione: ” A fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
* Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali
** Non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
***Le modalità per la concessione del credito sono da stabilire con decreto dei Ministeri Ambiente ed Economia entro 90 giorni dalla pubblicazione della Legge 221/2015.
Continua lunedì 25 gennaio 2016: Collegato ambientale, mobilità sostenibile