ROMA – Aziende edili, imprese individuali, cooperative: spesso si trovano ad affrontare l’interpretazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, nel caso del Testo Unico 81 del 2008, si sono alcuni casi in cui la normativa non è esaustiva.
Per ovviare a tale problema il Ministero del Lavoro pubblica spesso alcune “note”, con le quali chiarisce l’interpretazione del legislatore. E’ il caso, ad esempio, della nota riguardante la “valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione” (Titolo I del T.U. 81/2008).
In particolare gli esperti del ministero forniscono delucidazioni sulla corretta “applicazione dell’art. 26”, in relazione al comparto edile.
La verifica dell’idoneità non solo puramente formale, ma “sostanziale”, soprattutto in relazione alle “capacità professionali” degli operatori chiamati a lavorare nel cantiere. Il Ministero, inoltre, in riferimento al Titolo IV del Testo Unico 81, specifica che bisogna “fornire dettagli circa la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente”, quindi specificare la attitudini, l’esperienza del soggetto interessato e soprattutto i compiti che assumerà. Il tutto, su un documento scritto.
Il Ministero specifica anche che “l’incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità”.