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I contenuti e le modalità di conservazione del Dvr

STARTUP PMI, APPUNTI DI SICUREZZA SUL LAVORO (4) – La valutazione dei rischi, alla quale è tenuto il datore di lavoro (art. 17, c 1, lett. a)*, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**.

A proposito della valutazione dello specifico rischio da stress lavoro-correlato***, il c. 1-bis dell’art 28, prevede che essa venga effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro (art. 6, c. 8, lett. m-quater),

Il Dvr deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri di valutazione****;
b) l’indicazione: delle misure di prevenzione e di protezione attuate dopo la valutazione dei rischi, dei dispositivi di protezione individuali adottati dopo la valutazione dei rischi;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare,
dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
e) l’indicazione del Rspp, del Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto in azienda o Rlst, se territoriale), del Mc (medico competente);
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento della valutazione dei rischi può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito di data certa. La data certa può essere attestata dalla sottoscrizione del documento:

  • da parte del datore di lavoro;
  • (ai soli fini della prova della data) da parte del Rspp e del Rls.

Il Dvr deve essere conservato presso l’unità operativa cui si riferisce la valutazione dei rischi.

Sulle “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’art. 29, c. 5, del TU81/08”, di cui al Decreto interministeriale 20.11.2012, tornerò con uno specifico approfondimento.

* “Anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati… della sistemazione dei luoghi di lavoro…”.
** Anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato…quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza…quelli connessi alle differenze di genere, dell’età, alla provenienza da altri Paesi … quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro… i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili…
*** Sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato, rinvio ai seguenti documenti: Interpello N. 5/2012 del 15/11/2012 – Valutazione del rischio stress lavoro -correlato; Interpello N. 5/2013 del 02/05/2013 – Valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
**** Il datore di lavoro deve scegliere criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, “in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

Continua giovedì 3 luglio 2014: Dvr elaborazione e rielaborazione.

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