Sui contratti di solidarietà difensivi*, ex art.5 della Legge n.236/1993, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 8 del 12 febbraio 2016.
Erano necessarie indicazioni e chiarimenti operativi, esordisce la Direzione del Ministero, in merito alle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento, appunto, ai contratti di solidarietà difensivi.
Un primo argomento. Dal 1° luglio 2016, conseguentemente all’abrogazione di parte della L 236/1993, operata anche dalla Legge di stabilità 2016, vengono chiariti i termini di durata massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili**. “Dalla lettura sistematica delle norme succitate si evince che il requisito fondamentale che dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 è la stipula dei contratti di solidarietà …. e si precisa ….che:
- i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle arti;
- i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.
Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016”.
Altro punto della circolare interessa le assunzioni a tempo determinato. Per effetto del DLgs 81/ 2015 sulla disciplina organica dei contratti di lavoro, “l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”. Così, non ricadono nel divieto le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà (perché non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni).
Sugli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, la nota del Ministero chiarisce che “fermo restando quanto previsto in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà… con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (TU 81/08) trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n. 16 del 22 maggio 2013 (“nella formazione indicata dalla Legge n. 92/2012 , possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali…”)
Sugli adempimenti delle Direzioni territoriali del lavoro, queste devono:
a) dar corso alle procedure di autorizzazione o di respingimento delle domande di solidarietà entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
b)trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione generale Ammortizzatori sociali.
* Hanno l’obiettivo di conservare il volume occupazionale in caso di crisi aziendale e….di evitare la riduzione del personale.
** “Trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente fino 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016”.
Info: Ministero Lavoro circolare n.8 del 12 febbraio 2016