La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 31304/2013 si è occupata del POS (Piano operativo di sicurezza)* respingendo la tesi difensiva di un imprenditore appaltatore che aveva omesso di redigere il documento. L’aveva fatto pur in presenza dell’obbligo prescritto dall’art. 9 del DLgs 494/1996** ma giustificando il proprio comportamento con la circostanza che l’adempimento spettasse ai titolari di altre imprese esecutrici, ritenute maggiormente coinvolte nelle attività del cantiere.
Per la Cassazione, invece, l’onere della redazione del POS va condiviso fra tutte le imprese presenti in cantiere, appaltatori e subappaltatori, così come tutti sono tenuti alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, né vi può esserci scaricamento di responsabilità. Questo, per evitare che, in caso di infortunio, la responsabilità ricada su tutti.
È interessante il passaggio della sentenza della Cassazione, dove si legge che l’adempimento degli obblighi di sicurezza “deve precedere l’esecuzione dei lavori… poiché sarebbe impossibile dare attuazione all’obbligo di cooperazione tra i datori di lavoro (delle imprese in cantiere, Nda) che è prescritto dalle misure generali di tutela”. E proprio la previsione di questo obbligo “chiarisce che lo stesso POS deve contemplare la presenza, contestuale o successiva, di altre imprese esecutrici…” per “ individuare gli atti in cui si deve fare consistere la cooperazione”.
* D.Lgs 81/08, allegato XV, punto 3.2.1 “Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici… in riferimento al singolo cantiere interessato…. esso contiene almeno i seguenti elementi”.
** “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, modificato dal DLgs. 528/1999. Lo stesso art. 9 del DLgs 494 impone l’obbligo della redazione del piano di sicurezza al datore di lavoro di un’impresa che esegue anche una sola parte di lavori.