Chi tiene i collegamenti tra impresa appaltatrice e committente? La questione si è ripresentata nel dispositivo della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 17 agosto 2011, n. 32142) che ha ribadito la responsabilità del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) (*) al quale compete, appunto, anche il collegamento tra impresa appaltatrice e committente. Obiettivo, quello di garantire la migliore organizzazione del lavoro rispetto alla tutela antinfortunistica.
In particolare sono a suo carico i compiti di:
- adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- vigilare sul rispetto dello stesso;
- sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.
Nel fatto giudicato, il CSE fu condannato perchè:
- aveva omesso di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza redatto dall’impresa esecutrice dei lavori;
- avrebbe dovuto effettuare una più tempestiva ed attenta opera di vigilanza in loco;
- avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso, controllando in ciascuna fase e specialmente per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza.
Nel caso oggetto di giudizio, il CSE avrebbe dovuto verificare la effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni (la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall’alto, eventualità che si realizzò di fatto con conseguente danno subito da un lavoratore).
Nella sentenza 32142/11 si è fatto osservare che al Coordinatore per l’Esecuzione del Lavori sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente.
(*) art. 98, TU 81/08.
Il CSE deve essere in possesso di requisiti specifici:
- laurea magistrale LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74;
- laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Non può esercitare le funzioni di CSE il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici, nè un suo dipendente né il suo RSPP.
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