Con la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, si sono volute armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
L’art. 49 della direttiva prevede che:
- gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi… e “applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2015;
- gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi… ed applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 luglio 2016.
Per il completo recepimento della direttiva, occorre, peraltro, un intervento legislativo in quanto la materia è attualmente regolata dal DLgs 93/2000, di attuazione della precedente direttiva 97/23/CE.
Una circolare, la 0069094 del 15 maggio 2015, della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, informa che “per porre rimedio al ritardo che inevitabilmente …. si verificherà nel formale recepimento della direttiva europea, per il quale le disposizioni di recepimento avrebbero dovuto essere adottate entro il 28 febbraio 2015 e avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 1° giugno 2015… si dovrà necessariamente porre rimedio… con i normali interventi amministrativi possibili in via interpretativa”.
Per la specifica parte relativa alle sostanze e le miscele pericolose, l’applicazione della direttiva sarà assicurata, in via urgente e provvisoria, da tutte le amministrazioni interessate e con conseguenti vincoli per gli operatori…, che devono adeguarsi alle norme a decorrere dal 1° giugno, nelle more del recepimento integrale della direttiva “da effettuarsi non appena approvata la delega legislativa al riguardo prevista nel disegno di legge di delegazione europea 2014”.
Dal 1° giugno, pertanto, entra in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’art. 13 (Classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’art.9 della direttiva 97/23/CE.
La classificazione delle attrezzature a pressione… è stata eseguita per categoria* secondo criteri di pericolo crescente, in due gruppi, il primo dei quali comprende le sostanze e miscele, così come definite all’art. 2, punti 7 e 8, del Regolamento CE 1272/2008 Clp**.
Finita la fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva (entro il 18 luglio 2016), oltre agli effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
* In base all’allegato II della direttiva europea.
** Classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute.
Info: Ministero Sviluppo attrezzature a pressione circolare 00690904