È entrato in vigore il 10 marzo il D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011, conosciuto come il primo regolamento per la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
In materia di immigrazione e sulle condizioni dello straniero, il nostro ordinamento si è arricchito con le disposizioni del DLgs 286/1998 che all’art. 4 bis ha previsto un accordo di integrazione, definito come “processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”.
Secondo il 286/1998 l’accordo avrebbe dovuto articolarsi per crediti, con l’impegno dei cittadini stranieri a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. E inoltre la stipula dell’accordo di integrazione avrebbe rappresentato la condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, così come la perdita integrale dei crediti avrebbe dovuto determinare la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
Tutto ciò è stato riversato nel provvedimento del settembre scorso che è entrato in vigore in questi giorni.
L’accordo riguarda gli stranieri che all’ingresso in Italia abbiano più di sedici anni e viene firmato in prefettura o in questura insieme alla richiesta da parte dell’interessato del permesso di soggiorno.
Per poter raggiungere l’obiettivo dell’integrazione viene adottato un sistema di crediti a 30 punti, calcolati in base a una serie di parametri (dal livello di conoscenza della lingua italiana al percorso di studi o di formazione professionale, dalla scelta di un medico di base, all’attivazione di un mutuo per l’acquisto di una casa). Al momento della firma la persona si vede assegnato d’ufficio 16 punti che devono essere incrementati con le attività dette sopra, ma che possono anche essere tolti, ad esempio, in caso di condanna per eventuali “reati commessi sul territorio italiano o per provvedimenti di sicurezza o per sanzioni amministrative definitive non inferiori ai 10 mila euro”.
Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, la stessa deve partecipare, pena la perdita di 15 punti, a una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia.
L’accordo di integrazione dura per un periodo di due anni, prolungabile di un anno, alla fine del quale, se non avrà raggiunto i 30 crediti, il cittadino straniero perderà il diritto di restare nel nostro Paese e verrà espulso.