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L’uso dei dati biometrici in ambiente di lavoro

Il Vademecum 2015 Privacy e lavoro, del Garante dei dati personali affronta un tema abbastanza sconosciuto, l’uso dei dati biometrici* e che vale la pena, pertanto, di esaminare.

“Non è lecito, si legge nella pubblicazione, l’uso generalizzato e incontrollato dei cosiddetti “dati biometrici”.

Le impronte digitali o della topografia della mano, ad esempio, possono essere usate:

  • per presidiare gli accessi ad “aree sensibili” (processi produttivi pericolosi, locali destinati a custodia di beni di particolare valore e/o alla conservazione di documenti riservati) oppure;
  • per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli oggetti qualificati.

L’impronta digitale o l’emissione vocale possono essere utilizzate per l’autenticazione informatica (accesso a banche dati o a pc aziendali); la firma grafo metrica, per la sottoscrizione di documenti informatici.

Tutto questo è consentito a condizione, però, e nel rispetto delle rigorose misure di sicurezza prescritte in modo dettagliato e specifico dal Garante**, come quella, una per tutte, per la quale il datore di lavoro non è tenuto a richiedere il consenso al personale per adottare tecnologie biometriche, ma deve comunque informare i dipendenti sui loro diritti, sugli scopi e le modalità del trattamento dei loro dati biometrici.

Generalmente, non è ammessa la costituzione di banche dati centralizzate ma è preferibile l’utilizzo di altre forme di memorizzazione dei dati, ad esempio in smart card a uso esclusivo del dipendente.

Ma, ribadisce il Garante anche nel vademecum, nel caso in cui la tecnologia biometrica che si vorrebbe adottare non rientri tra i casi indicati dal Garante (vedi doc. in calce segnati), permane l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere un’apposita verifica preliminare prima di iniziare il trattamento dei dati.

A conclusione del breve excursus sul tema “privacy e lavoro”, mi pare opportuno e utile elencare, qui sotto, oltre a quelle riportate in calce, le disposizioni di riferimento del Garante sulla materia.

* Sono quelli ricavati, ad esempio, dalle impronte digitali o dalla topografia della mano.
** I particolari trattamenti hanno formato oggetto dei provvedimenti generali del Garante su biometria e impronte digitali.

Leggi: Posta elettronica aziendale e internet 

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