La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione si è pronunciata per la non responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente, se risulta che il rischio non è specifico e non è proprio dell’attività imprenditoriale svolta.
La sentenza 39491 del 24 settembre 2013, ha chiarito che sono rischi specifici solo quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole comportanti una determinata competenza tecnica. L’ “occulto pericolo” non è quindi da considerare fra i rischi dai quali, quotidianamente, il datore di lavoro deve tutelare il lavoratore con controlli e idonee misure di sicurezza.
La Corte ha così accolto il ricorso del titolare di un’impresa di pulizie che era stato condannato “per il delitto di lesioni colpose aggravate” causate a un proprio dipendente che aveva subito gravi danni fisici nell’atto di compiere pulizie in prossimità di un cancello in ferro del piazzale di un mercato di proprietà di un Comune, cancello privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, in condizione di non sicurezza tale da fuoriuscire da una delle ante scorrevoli e travolgere l’interessato.
Contro la sentenza di condanna, la Cassazione ha osservato che, trattandosi di un cancello sito a protezione di un’area comunale, il rispetto dell’art. 374 del d.P.R. 547 del 1955* dovesse far carico al Comune e ai propri addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato e non all’impresa appaltatrice del servizio di nettezza urbana.
Quanto, in particolare al vizio del cancello, l’impresa appaltatrice “non poteva ritenersi onerata di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un’impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante “sul campo” e non sull’imprenditore al cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi”.
*“…gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli appartenenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza”.