Con sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013 la Cassazione Civile ha ribadito il principio per il quale il datore di lavoro è interamente responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore anche quando ometta di controllare e vigilare che delle misure di sicurezza adottate si sia effettivamente fatto uso da parte del dipendente danneggiato.
Il fatto. Un lavoratore si è infortunato mentre sostituiva la lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri, con una scala inidonea all’uso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più, senza che sull’esecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza.
La condotta del dipendente, ha osservato la Corte, si è configurata, “nell’eziologia dell’evento dannoso, come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, e proprio perché “imposta” in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro”. A quest’ultimo, si deve imputare la violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell’ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, comportamento che “funge da unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso”*.
Nel respingere l’ipotesi di coinvolgimento del dipendente per concorso in colpa, la Cassazione ha richiamato sulla necessità di uniformarsi al seguente principio di diritto: “Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri di:
- abnormità;
- inopinabilità (imprevedibilità);
- esorbitanza;
rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l’imprenditore è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito fungendo la violazione dell’obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell’evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza“.
*Cass. 5024/02; Cass. 3213/04; Cass. 1994/12.