Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 ottobre, ha approvato un disegno di legge con le nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese.
In una serie di interventi, a partire da oggi, darò conto dei contenuti più significativi del provvedimento governativo (sulla cui forma di ddl piuttosto che di decreto d’urgenza, si sono levate numerose critiche, considerato proprio il motore della semplificazione che avrebbe dovuto, invece, far adottare la seconda forma).
Il Capo primo è tutto volto a rendere più agili e efficaci gli adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro (misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata; misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale; recepimento della direttiva 2007/30/CE e semplificazione della documentazione; semplificazione di adempimenti nei cantieri; misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche; verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro).
Il terzo articolo del Ddl inserisce all’articolo 6, c. 8, del TU 81/08, dopo la lettera i), la lettera 1-bis) che impone alla Commissione consultiva permanente (*) di redigere “ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (**) e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio”.
(*) E’ istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è formata da rappresentanti di ministeri, regioni a statuto speciale, rappresentanti sindacali, con compiti, fra gli altri, di redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8 del TU 81/08, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
(**) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Il campo di applicazione della Direttiva comprende tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.) ma escluse alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile.
Continua venerdì 19 ottobre: informazione formazione e sorveglianza sanitaria.