La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto attuativo del Jobs Act (Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità Titolo II – Capo I – art.23), approvato l’11 giugno 2015, adegua alle nuove tecnologie, la normativa (art. 4) dello Statuto dei lavoratori del 1970.
Lo afferma il Ministero del lavoro, in una nota del 18 giugno 2015.
La norma fa chiarezza:
- sul concetto di “strumenti di controllo a distanza”;
- sui limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le indicazioni del Garante della Privacy rese anche con le linee guida del 2007 (sull’utilizzo della posta elettronica e di internet).
Gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati esclusivamente:
a) per esigenze organizzative e produttive
b) per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
c) esclusivamente previo accordo sindacale o, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o del Ministero.
Così anche lo Statuto del 1970. In più, la modifica dell’ art. 4 operata dal decreto attuativo, chiarisce che non possono essere considerati “strumenti di controllo a distanza” gli attrezzi di lavoro* assegnati al lavoratore come pc, tablet e cellulari. Cosicchè, non è obbligatorio il previo accordo sindacale per la consegna di tali strumenti di lavoro.
Qualora, peraltro, lo strumento venga modificato** , non serve più solo al lavoratore per rendere la prestazione ma diventa strumento del datore di lavoro per controllare la prestazione del lavoratore. E allora sì che per le modifiche serve il previo accordo sindacale, perché ricorre una delle situazioni “di particolari esigenze”.
Nella nota del Ministero si ricorda che con il nuovo art. 4 dello Statuto 1970 “non si autorizza nessun controllo a distanza” ma “si chiariscono solo le modalità per l’utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti”.
Anzi, continua il Ministero:
- “si rafforzano e si tutelano ancor meglio ( i lavoratori, Ndr) …imponendo che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l’esistenza e le modalità d’uso delle apparecchiature di controllo”;
- si impone che “venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli”***. In caso di mancato rispetto delle disposizioni “i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari”.
* Vengono definiti “strumenti che vengono assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.
** Ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio…
*** Che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy.
Info: Ministero Lavoro nota 18 giugno 2015 Controlli a distanza