Il DLgs n. 151 del 14 settembre 2015, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, in vigore dal 24 settembre, titola Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Nel Titolo I Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni, il Capo I riguarda Inserimento mirato delle persone con disabilità. Nel Capo II, invece, sono indicate le novità introdotte a proposito della “costituzione e gestione del rapporto di lavoro”.
Della razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si occupano gli Artt. 20 e 21 del Capo III. (Leggi: Testo unico coordinato settembre 2015, che riporta anche le modifiche introdotte dai decreti attuativi Jobs Act)
L’art. 20 ha per oggetto la modifica dell’art. 34 del TU 81/08, sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi.
In conseguenza della modifica (mediante abrogazione del comma 1-bis*) dell’art. 34, per il datore di lavoro non vi sono più i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese, ovvero fino a cinque lavoratori, in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.
Con le modifiche del DLgs 151/2015, quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.
Da qui anche la modifica al seguente comma 2-bis, nel quale sostituendo l’abrogato riferimento “comma 1-bis”, con le parole di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione” assume tale aspetto: “il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”
Particolare che ci interessa è la disposizione contenuta ancora nell’articolo 21, comma 4, Capo III del Dlgs 151/2015, per la quale viene abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni. ” A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.”
Per completare l’argomento del DLgs 151, si aggiunge che gli articoli dal 23 al 26 si riferiscono alle disposizioni in materia di lavoro (Capo I , Titolo II ) e quelle in materia di pari opportunità (Capo II, Titolo II).
* Ecco il testo del comma 1- bis abrogato. “Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.
Info: Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151
Continua martedì 29 settembre 2015: modalità telematica libro unico lavoro
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Ispettorato nazionale del lavoro