Nell’elenco contenuto nell’allegato 1 del DPR 151/2011 (*) delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previsto dal nuovo regolamento, sono state inserite delle modifiche che riguardano le strutture sanitarie. L’elenco delle attività è stato articolato in tre classi, a seconda della tipologia di controllo per la prevenzione (“Classe A”, autocertificazione secondo le procedure SCIA; “Classe B”, esame del progetto e controllo a campione; “Classe C”, esame del progetto e sopralluogo per il rilascio del Certificato prevenzione incendi).
A quale classe appartengono le strutture sanitarie? La domanda si ripropone ora, in presenza del Decreto legge Balduzzi, n. 158 del 13 settembre (**), che, nell’art. 6, introduce “disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie”.
Occorre, per rispondere alla domanda, fare delle distinzioni, perché alla “Classe A” appartengono le strutture sanitarie con dotazione fino a 50 pl, che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno e le case per anziani. Se le strutture hanno una capacità da 50 a 100 pl, vengono incluse nella classe B, se superano il numero di 100 pl, nella “Classe C”.
Nella stessa categoria A sono inserite le strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratori fino a 1000 mq. Se superano i 1000 mq, le attività sono soggette all’esame del progetto e controllo a campione (Classe B).
Il DL Balduzzi, come detto, introduce norme sulla prevenzione antincendio negli ospedali, case di riposo, laboratori, ecc. individuando i criteri e i principi direttivi per la regolamentazione dello specifico settore. Secondo il Balduzzi si dovranno, innanzitutto definire e articolare i requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie:
- fissando scadenze differenziate per il loro rispetto;
- prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza.
(*) “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 – quater, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
(**) Il DL è noto soprattutto per il riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie, per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria dei medici, per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare da ludopatia, per la riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione e alle emergenze veterinarie, per le disposizioni in materia di farmaci e per la revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Info: Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158.
Continua venerdì 21 settembre…