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Commissione consultiva permanente, modifiche in decreto 13 gennaio

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Per adottare il Decreto del 13 gennaio scorso il Ministero del lavoro, per la modifiche in materia di Commissione consultiva permanente sulla sicurezza e la salute sul lavoro, ha richiamato il DLgs 151/2015 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese… e disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità).

Ha anche considerato il proprio Decreto del 4 luglio 2014, con cui veniva ricostituita, appunto, la Commissione consultiva permanente, per la durata di un quinquennio, e ha determinato sui termini per le designazioni dei componenti della Commissione (“entro cinque mesi dalla scadenza del mandato il Ministero del Lavoro pubblica l’avviso della scadenza sul proprio sito internet istituzionale, e …entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso, i soggetti (deputati) manifestano l’interesse a partecipare alla procedura di ricostituzione dell’organismo consultivo tramite la designazione dei propri esperti o rappresentanti, effettivi e supplenti”).

Inoltre, (art. 3 del decreto), per la designazione degli esperti, effettivi e supplenti, essi sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale*.

Le organizzazioni sindacali che effettuano la designazione, prosegue il Decreto del 13 gennaio, possono, insieme alle designazioni, far pervenire “tutta la più ampia e aggiornata documentazione utile“ a dimostrare le preferenze dei designati.  Infine, l’art. 4 del decreto ministeriale dispone che “all’atto della costituzione della Commissione consultiva, lo stesso ministro del Lavoro individua i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale previsti dal TU 81/08″.

* Se le designazioni sono superiori al numero di esperti rispettivamente previsti dall’art. 6, c.1, lettere h) e i) del TU 81/08, il Ministero del Lavoro effettua una selezione, tenendo conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni designanti e della necessità di garantire il pluralismo, sulla base di una valutazione complessiva: a) della consistenza numerica delle organizzazioni sindacali; b) della diffusione sul territorio nazionale; c) della partecipazione alla negoziazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro; d) della partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive.

Info: Ministero Lavoro, decreto designazione componenti Commissione consultiva 

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