Il campo di applicazione del Decreto n.86 del 19 maggio 2016, di attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, è quello del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.
Sono esclusi questi materiali e fenomeni: “materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; parti elettriche di ascensori e montacarichi; contatori elettrici; basi e spine delle prese di corrente per uso domestico; dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; disturbi radioelettrici; materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l’Italia; kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini”.
Il materiale elettrico interessato al decreto (art. 1) può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione europea solo se: “è costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione; non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni”. In uno degli allegati del decreto attuativo son indicati i principali elementi degli obiettivi di sicurezza.
Come nel decreto attuativo già esaminato, sono degni di nota gli articoli riguardanti le disposizioni con gli obblighi dei fabbricanti del materiale elettrico, dei rappresentanti autorizzati con mandato del fabbricante, degli importatori che immettono sul mercato il materiale elettrico (conforme), dei distributori (che verificano, fra l’altro: 1) la presenza sul prodotto della marcatura CE – i principi generali di marcatura sono inseriti nel Regolamento CE 765/2008 ; 2) la presenza della dichiarazione di conformità UE – il modulo della dichiarazione è riportato nell’all. III del decreto attuativo.
Chi vigila sul mercato, chi controlla il materiale elettrico che entra nel mercato dell’Unione? Il Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto stabilito dall’art. 14 del decreto. Per l’art. 15, invece, “se il Ministero dello Sviluppo Economico conclude che il materiale elettrico non rispetta le prescrizioni del presente decreto, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il materiale elettrico conforme alle prescrizioni, oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi”.