È entrato in vigore il 6 febbraio il DLgs 8/2016 con le disposizioni in materia di depenalizzazione*, il cui art. 1 riguarda la depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria – elencate anche le esclusioni (ad es. non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda); l’art. 2 si riferisce alla penalizzazione di reati del codice penale; l’art. 4 tratta della sanzioni amministrative accessorie; l’art. 7 elenca le Autorità competenti a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative (dal Ministero dello Sviluppo economico, al Prefetto, alle Autorità comunali); l’art. 8 distingue sull’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse; l’art. 9 dispone a proposito dei tempi di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa da parte dell’ autorità giudiziaria, e di quelli dell’autorità amministrativa competente a proposito degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
Nell’allegato del DLgs 8/2016 è presente l’elenco delle leggi contenenti reati puniti con la sola pena pecuniaria esclusi dalla depenalizzazione.
Per quello che interessa in nostro giornale, nell’elenco c’è “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”:
- TUS 81/08, Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- L. 257/1992, Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
- L. 1045/1939 Condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali”, con riguardo alla violazione, sanzionata dall’art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.
* A norma dell’art. 2, c. 2 della L. 67/2014 (La riforma della disciplina sanzionatoria ….è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
- edilizia e urbanistica;
- ambiente, territorio e paesaggio;
- alimenti e bevande;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza pubblica;
- giochi d’azzardo e scommesse;
- armi ed esplosivi;
- elezioni e finanziamento ai partiti;
- proprietà intellettuale e industriale….
Info:
circolare Ministero Lavoro 6/2016 su Dlgs 8/2016
Dlgs 8/2016 Disposizioni in materia di depenalizzazione
Continua giovedì 11 febbraio 2016: la circolare del Ministero del Lavoro