Il permesso di costruire (DPR 380/2001, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è un provvedimento amministrativo con cui un Comune autorizza “l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica”. Sostituisce la concessione edilizia (legge Bucalossi, 10/77) e la licenza edilizia (legge 1150/42) e viene rilasciato dalla Sportello unico dell’edilizia del Comune.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo Sportello insieme agli elaborati progettuali richiesti.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento comunale:
- cura l’istruttoria;
- acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari;
- formula una proposta di provvedimento.
Il provvedimento finale, si legge nella norma emendata con il testo del Decreto sviluppo 2012 (L.7 agosto 2012 n..134, di conversione del DL “Misure per la crescita del paese”, testo coordinato del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83), viene notificato all’interessato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di provvedimento. Trascorsi inutilmente i trenta giorni, il permesso viene comunque rilasciato (per silenzio-assenso, L.106/2011).
Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere (*).
(*) DLgs 267/2000 art. 7 bis (Testo Unico leggi sull’Ordinamento degli enti locali).
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