Richiedi un preventivo gratuito

L’infortunio denunciato telematicamente

È il 4 bis Prest il modello con cui, telematicamente dal luglio 2013, si effettua la denuncia/comunicazione di infortunio occorso a un lavoratore. Predisposto dall’Inail, il modello sostituisce i precedenti 4 Prest e 117 Prest.

La trasmissione del documento è un atto dovuto del datore di lavoro a tutela dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, nell’ipotesi di infortuni che comportino assenza dal lavoro con prognosi superiore a 3 giorni (escluso quello dell’evento). La denuncia va fatta indipendentemente dal sussistere o meno dei requisiti per l’indennizzo da parte dell’Inail.

Con la comunicazione telematica il datore di lavoro viene esentato dall’invio del certificato medico (l’Inail può richiederlo in un secondo momento) ma deve eseguire la denuncia/comunicazione alla sede dell’Inailcompetente per domicilio dell’interessato, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.

Da parte sua, il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada: se non lo fa, e il datore di conseguenza non invia la relativa denuncia, perde il diritto all’indennità per tutti i giorni di ritardo.

Per il datore di lavoro, invece, denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, comportano sanzioni.

Istruzioni

Le istruzioni dell’Inail si riferiscono anche nel dettaglio al settore dell’artigianato, dove la denuncia di infortunio va presentata dal titolare o da uno dei titolari dell’impresa. “Se l’infortunio riguarda il titolare, l’obbligo di denuncia è assolto con l’invio del certificato medico da parte di un altro titolare o del medico curante”, ma è sempre necessario l’inoltro della denuncia/comunicazione “per le relative finalità assicurative”.

Nelle premesse della Circolare dell’INAIL n. 34/2013* si legge che “In attuazione della determina n.216 del 5 luglio 2012 del Commissario straordinario dell’Istituto, con la quale è stato approvato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria delle denunce, delle istanze e delle dichiarazioni da parte delle imprese, sono stati individuati i servizi per i quali, dal 1° luglio 2013, è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche per l’invio all’Inail. Ciò in quanto il d.p.c.m. 22 luglio 2011 ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in via telematica a far data dal 1° luglio 2013. In particolare, i servizi telematici in questione riguardano le denunce di infortunio e di malattia professionale da presentare ai sensi del Testo unico di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965”.

Per il solo mese di agosto l’Inail aveva comunicato alle proprie Strutture territoriali una deroga in ordine all’obbligo della denuncia telematica. Ecco il testo :

“In considerazione di alcuni significativi interventi sui sistemi informativi dell’Istituto che potrebbero determinare possibili ricadute sulla disponibilità del servizio per l’invio delle denunce di infortunio e malattia professionale, le strutture territoriali Inail, per il prossimo mese di agosto 2014, potranno accettare anche le denunce cartacee (mod. 4 bis. Prest e 101 Prest.) inviate con il canale Pec indipendentemente dalla documentazione che attesta l’assenza del servizio informatico”.

*Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, c. 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.

Info: Inail datore lavoro obblighi in caso infortunio

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo