Nello stesso ambito delle Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare che con la lett. a) ha aumentato le sanzioni amministrative previste sia dal TU 81/08 che dal DL 12/2002, la lett. e) dell’art. 14 del DL Destinazione Italia autorizza il Ministero del lavoro:
- “ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità* …da destinare nelle regioni del Centro – Nord;
- a procedere in modo progressivo alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari … “
Il provvedimento chiarisce che restano ferme le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui all’art. 3 del DLgs 124/2004**, alla quale spetta: a) di “assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie”, e b) di elaborare “la programmazione delle verifiche ispettive, sia a livello centrale che territoriale, da parte degli Enti stessi, programmazione che è sottoposta all’approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro”.
Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro. Questi ispettori, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, operano anche in qualità di ufficiali di Polizia giudiziaria.
Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’Inps, dell’Inail, dell’Enpals e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A questi ispettori non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.***
* Di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III.
** “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro…”
Art. 3. La Commissione.. nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, dal Direttore regionale dell’INPS, dal Direttore regionale dell’INAIL, dal comandante regionale della Guardia di finanza, dal Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. i.
*** Art. 6 del DLgs 124/2004.
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