Fin dal 1998, con la disciplina dell’immigrazione e la definizione delle norme sulla condizione dello straniero, il Governo ha previsto che tra i casi particolari di ingresso dall’estero, ci fossero “persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale …svolgendo periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro …” oppure autorizzate per il completamento di un percorso di formazione professionale per il riconoscimento di una qualifica o, per svolgere i tirocini formativi” …
Sulla linea di questa disciplina il DPR n. 394/1999 ha stabilito che ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, determina il contingente annuale massimo degli stranieri ammessi a frequentare questi corsi di formazione /qualificazione/tirocinio.
Per il 2011 il limite di ingressi degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, è stato così fissato in un decreto pubblicato in Gazzetta il 29 agosto:
a) 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi;
b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Le quote sono così ripartite tra le Regioni:
- Abruzzo 50;
- Basilicata 30;
- Calabria 50;
- Campania 70;
- Emilia Romagna 800;
- Friuli Venezia Giulia 400;
- Lazio 300;
- Liguria 300;
- Lombardia 800;
- Marche 300;
- Molise 30;
- Piemonte 400;
- Puglia 50;
- Sardegna 50;
- Sicilia 50;
- Toscana 400;
- Umbria 30;
- Valle D’Aosta 30.