Con l’entrata in vigore, il 29 giugno 2013, della Direttiva “particolare” 2013/35/UE* sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici, slitta al 1° luglio 2016 il termine per recepire formalmente i nuovi limiti di esposizione e le prescrizioni sulle misure di sicurezza della nuova direttiva.
C’è tempo quindi per l’adeguamento alla Direttiva, ma è vigente la normativa del Titolo VIII del DLgs 81/08 relativa agli agenti fisici (il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori).
In particolare l’obbligo della valutazione dei rischi e per quello che qui ci interessa, la valutazione dei rischi, le misurazioni o i calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori devono essere conformi:
- ai requisiti indicati nell’art. 209 del TU 81/08;
- alle indicazioni delle norme standardizzate del CENELEC o;
- alle buone prassi individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro (in alternativa, quelle del CEI).
Non è la prima volta** che nel settore dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici si assiste a modifiche dei tempi di applicazione degli specifici principi di prevenzione e protezione. Ma nella pratica e in relazione agli eventuali reati nel settore accertati dagli organi di vigilanza, fino alla data prevista da questa ultima Direttiva 2013/35/UE (1 luglio 2016), gli interessati non saranno sanzionabili per inadempimenti agli obblighi del Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 (agenti fisici, campi elettromagnetici) ma per non adeguamento ai principi generali contenuti nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII dello stesso TU (disposizioni generali).
* La direttiva 2013/35/UE fa riferimento alla Direttiva “generale” 89/391/CEE sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro:
- emanata dal Consiglio europeo il 19 giugno 1989;
- riguarda l’applicazione di provvedimenti specifici che mirano a promuovere la cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- viene applicata a tutti i settori sia pubblici che privati ad esclusione dei servizi di protezione civile e di alcuni ambiti delle pubblica amministrazione.
** Direttiva 2004/40/CE del 29 aprile 2004 e Direttiva 2008/46/CE, entrata in vigore il 26 aprile 2008, che posticipò di quattro anni l’attuazione delle disposizioni.