In seguito alla sua pubblicazione sulla Gu Europea, gli Stati membri dovranno adeguarsi, entro il 16 ottobre 2016, alla Direttiva di esecuzione 2014/58/UE che istituisce un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Ma nel frattempo ed entro il 30 aprile 2015, ciascuno Stato pubblica le relative disposizioni legislative, regolamenti e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. (Leggi: decreto preliminare approvato dal Governo il 12 ottobre 2015).
Il documento della Commissione, datato 16 aprile 2014, è attuativo della direttiva 2007/23/CE che stabilisce norme per la sicurezza degli articoli pirotecnici i quali, secondo l’art. 1, devono essere etichettati con un numero di registrazione*.
L’art. 2 della Direttiva prescrive gli obblighi in capo agli Organismi notificati**, che tengono un registro degli articoli pirotecnici, per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE. Le informazioni del registro sono conservate per almeno dieci anni dalla notifica della certificazione rilasciata e sono rese pubbliche su internet.
L’art. 3 della 2014/58/UE riguarda gli obblighi dei fabbricanti e degli importatori di articoli pirotecnici:
a) tengono un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli fabbricati/importati;
b) trasferiscono il registro alle autorità competenti nel caso in cui il fabbricante l’importatore cessino l’attività;
c) forniscono alle autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni del registro.
* L’art.1 specifica la forma e la costruzione del numero di identificazione a quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE.
** Eseguono le procedure di verifica della conformità alla Direttiva del 2007.
Info: Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014 , che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici Testo rilevante ai fini del See.