ROMA – Il Decreto Legislativo 106 del 2009 ha introdotto diverse modifiche e correzioni al Testo Unico 81 del 2008. Ma spesso le aziende fanno fatica a districarsi tra la vecchia e nuova normativa.
Prendiamo il caso delle “distanze di sicurezza” in edilizia.
Cosa cambia?
In generale, le distanze di sicurezza non hanno subito modifiche sostanziali con l’entrata in vigore del D.lgs 106/2009, ma sono state razionalizzate raggruppandole per categorie di “tensione nominale”.
E’ importante indicare tali distanze al netto di eventuali ingombri previsti per la tipologia di intervento o delle attrezzature utilizzate, oppure valutare alcune tolleranze cautelative nelle zone in cui le condizioni climatiche possono modificare la posizione delle condutture elettriche.
Nei cantieri edili le nuove indicazioni devono essere integrate con quanto riportato all’articolo 117 (Titolo IV, Capo II, Sezione II) in cui la “distanza di sicurezza deve essere opportunamente valutata per ogni specifico caso. Il nuovo D.lgs 106 del 2009 comunque riporta nell’allegato IX le indicazioni principali relative alle distanze di sicurezza da “osservarsi nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delel attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonchè degli sbandamentoi laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni atmosferiche”.