La ditta aggiudicatrice di una gara di appalto pubblica è obbligata a escludere dalla gara il soggetto che non è in regola con il Durc, se la differenza tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore a 100 euro più il 5% delle somme dovute.
La Corte di giustizia europea, con una sentenza del 10 luglio, ha stabilito che gli articoli 49 e 56 del Tfue* non ostacolano la normativa nazionale (Direttiva 2004/18, art. 7, lett. c)**.
Per il Decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro “ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc”.
L’art. 7 della direttiva 2004/18/CE prevede l’importo delle soglie a partire dalle quali si applicano le regole relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori***.
La Corte di Giustizia nella sentenza del 10 luglio, nel confermare la validità della normativa italiana in merito al Durc irregolare, ha richiamato l’art. 38 del DLgs 163/2006**** e ha osservato che “l’obiettivo perseguito dalla causa di esclusione dagli appalti pubblici definita dall’articolo 38… consiste nell’accertarsi:
- dell’affidabilità, della diligenza e della serietà dell’offerente;
- della correttezza del suo comportamento nei confronti dei suoi dipendenti.
Occorre rilevare che accertarsi che un offerente possieda tali qualità costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale”. Ed è una causa … idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito, dato che il mancato versamento delle prestazioni previdenziali da parte di un operatore economico tende a indicare assenza di affidabilità, di diligenza e di serietà di quest’ultimo quanto all’adempimento dei suoi obblighi legali e sociali”.
Questa la conclusione della sentenza.“La definizione, da parte della normativa nazionale, di una soglia precisa di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici, vale a dire uno scostamento tra le somme dovute a titolo di prestazioni sociali e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a euro 100 e al 5% delle somme dovute, garantisce non solo la parità di trattamento degli offerenti ma anche la certezza del diritto”.
* Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), modificato dall’art.2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla L.1/2008.
**Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Le soglie sono state modificate dal Reg. Comunitario 1874/2004, dal Reg. Comunitario 2083/2005 e dal Reg. Comunitario 1422/2007.
***La soglia applicabile è fissata in 4. 845. 000 euro.
****Codice appalti, art. 38, requisiti di ordine generale.
Info: Corte giustizia europea, sentenza C-358/12