Che succede se non è possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale?
Nell’esaminare l’art. 4 del Dm 30 gennaio 2015 (Assenza di regolarità), la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 del Ministero del lavoro, risponde che l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato o al soggetto da esso delegato (L.12/1979) l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. “L’invito a regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato”.
L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione ma gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell’esito della verifica che “altrimenti attesterebbe una situazione (il mancato versamento di somme dovute) non corrispondente alla realtà”.
Conseguentemente, il rilascio del Durc terrà conto dell’intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.
La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento* che:
- sarà reso disponibile dal sistema presso il quale l’interrogazione è stata effettuata;
- sostituisce ad ogni effetto il precedente Durc;
- sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della verifica di regolarità.
Comunque, si legge nella circolare 19, “in tutti i casi in cui l’interrogazione non fornisca l’esito di regolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l’emissione dell’invito a regolarizzare. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta”.
Sull’art. 5 del Dm del 30 gennaio 2015, il Ministero si sofferma sulle diverse procedure concorsuali facendo riferimento ai casi di “concordato con continuità aziendale”, del c.d. ”concordato in bianco”, presenza di sentenza dichiarativa di fallimento, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo o di trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure concorsuali esaminate nella circolare ministeriale, resta assoggettata alle previsioni di cui all’art. 3 del Dm.
Le altre parti della circolare dell’8 giugno riguardano le modalità di verifica (art. 6), i contenuti (art. 7), le cause ostative alla regolarità (art. 8), le esclusioni (art. 9).
Sulle esclusioni, il Dm del 30 gennaio prevede che, in via transitoria “e comunque non oltre il 1° gennaio 2017”, resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Durc richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline.
E se la verifica in tempo reale non è possibile per carenza di dati negli archivi degli enti interessati? In questi casi, chiarisce il Ministero, si potranno continuare ad utilizzare le vigenti modalità di rilascio del Durc nel rispetto, peraltro, delle disposizioni aggiornate con il DM del 30 gennaio 2015.
*Art. 7 del DM.
** “Dovrà essere emesso l’invito alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del ricorso e quella fissata dal giudice”.
Leggi: Durc online, verifica e requisiti regolarità