Richiedi un preventivo gratuito

Il rilascio del Durc attraverso la Pcc, “tramite verifica di capienza”

Continua la lettura della Circolare Inps n. 16 del 30 gennaio a favore delle proprie Direzioni ed uffici territoriali. Tra le varie informazioni e indicazioni operative si legge che, all’interno della Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC, vedasi articolo precedente), la funzione “Verifica la capienza per l’emissione del Durc” mette chi deve rilasciare il Durc, nelle condizioni di effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti riportati. Nel caso di esito positivo della verifica, il sistema consente di scaricare un documento in pdf, con la certificazione dell’esito stesso.

Perché l’esito sia positivo, occorre che “l’importo degli oneri contributivi non ancora versati, accertato dall’operatore di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del Durc…, risulti pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica”.

La circolare Inps conclude evidenziando che “la disciplina contenuta all’art. 13 bis, c. 5, del Dl. 52/2012 (nuova procedura), pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alla normativa che regola il rilascio del Durc, non rappresenta una deroga alle disposizioni in atto* per le quali il Documento è considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio”.

Per questo, raccomanda l’Inps, “è necessario che le fasi di definizione del procedimento di rilascio attraverso la Pcc “siano svolte dalle sedi territoriali puntualmente nel rispetto della normativa in trattazione e delle indicazioni contenute nella presente circolare”.

Un’ultima considerazione sul fatto che il Durc potrà essere rilasciato nella forma speciale di emissione, “anche qualora l’interessato esibisca la documentazione nell’ambito del procedimento che prevede l’obbligo, da parte degli Enti preposti al rilascio del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare le cause di irregolarità**, entro un termine non superiore a quindici giorni, prima di emettere un certificato attestante l’irregolarità medesima”. Per questo, la circolare Inps richiama il DL 69/2013(il DL del fare, “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) là dove ha prescritto che l’invito a regolarizzare deve essere inoltrato all’interessato con Pec o per il tramite del consulente del lavoro.

*Art. 31, c. 5, del DL n. 69/2013.
**Art. 7, c. 3 del Dm 24 ottobre 2007.

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo