La Direzione centrale entrate Inps, nel messaggio 6576 del 2 settembre, è intervenuta con alcuni chiarimenti in materia di Durc, documento unico di regolarità contributiva, il primo dei quali riguarda la “verifica dell’autodichiarazione e invito a regolarizzare”.
Da quando può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38, c. 1, lett. i), del DLgs 163/ 2006* senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva?
Sulla questione la Direzione ha premesso che “il preavviso di accertamento negativo** che comporta la sospensione del termine di trenta giorni previsto per il rilascio del Documento, è rimasto a oggi escluso dal procedimento di definizione dei Durc per verifica di autodichiarazione”, nel presupposto che in tema di dichiarazioni sostitutive “quanto dichiarato corrisponda al vero” e nella previsione dell’applicazione di sanzioni penali “per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”.
Pertanto, il requisito di assenza di violazioni gravi (art. 38 del DLgs 163/2006) deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, non potendo consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo attraverso l’invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc.
Nella nota della Direzione centrale delle Entrate si fa riferimento alla sentenza Tar Veneto 486 dell’ 8 aprile n.486/2014 secondo la quale la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione (l’art. 7, c. 3, del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007 ha stabilito che nel caso in cui l’impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali “prima di emettere il certificato attestante l’irregolarità hanno l’obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni”).
Sulla materia il Ministero del Lavoro , con nota del 19/08/2014, ha peraltro chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione. E ha aggiunto che “nuove modalità procedurali potranno essere adottate a seguito dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 4 del DL 20 marzo 2014 convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78”, che è in fase di definizione.
*La violazione grave in materia di…è una delle cause che comportano “1) l’ esclusione …dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, 2) l’impossibilità di essere affidatari di subappalti, né di stipulare i relativi contratti…”.
** Art. 7, c. 3, del D.m. 24 ottobre 2007, Validità del Durc e verifica dei requisiti.
*** Art. 48 del Dpr 445/2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
Info: messaggio Inps 2 settembre 2014 n.6756.
Continua lunedì 15 settembre 2014: rilascio Durc presenza crediti Pa