Continua l’approfondimento sugli argomenti di nostro interesse contenuti nella parte “semplificazioni” (DL 69/2013, “del fare”).
Già si è visto del DURC, ma altra novità riguarda il Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) la cui elaborazione non è più necessaria in alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico*. Per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori basterà individuare un incaricato – preposto.
Sulla validità della semplificazione, sulla sua efficacia ed efficienza rispetto alla garanzia del dovuto controllo delle possibili interferenze sul lavoro, si possono condividere le non poche perplessità espresse, all’indomani della pubblicazione del DL 69/2013, da altri osservatori ed esperti del settore, anche se la specifica norma inserita nel “decreto del fare” richiede il possesso da parte dell’”incaricato”, di requisiti di una certa garanzia, quali:
- formazione, esperienza e competenza professionali adeguate;
- periodico aggiornamento;
- conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro;
che dovrebbero consentire di intervenire appropriatamente per eliminare i rischi da interferenze**.
Non viene più richiesta l’elaborazione del Duvri neppure nei casi di:
- servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno (sono esclusi dalla semplificazione i lavori o servizi che comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del TU 81/08***).
*L’elenco dei settori a basso rischio formerà oggetto di un provvedimento che il Ministero del lavoro dovrà adottare entro la fine di settembre, dopo aver sentito, nella materia, la Commissione consultiva permanente e dopo aver ottenuto l’intesa della Conferenza Stato – Regioni.
** Per togliere, nella nostra frase, l’uso del condizionale ma soprattutto per rendere meno astratto l’appena detto “appropriatamente”, conviene farsi aiutare dalla ben nota espressione “e chi controlla il controllore?” Che è una domanda-risposta a moltissimi interrogativi, non solo nel settore della sicurezza sul lavoro.
*** In questo caso per “uomini-giorno” si intende “l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori”.
Continua mercoledì 17 luglio: visita medica preventiva.
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Rischio da interferenze – approfondimento Anfos