Come è ormai noto, la valutazione dei rischi è un adempimento obbligatorio a prescindere dal numero di dipendenti dell’impresa, e quindi anche nel caso in cui venga adibito ad attività lavorativa un solo lavoratore dipendente (o equiparato).
È l’art. 17 del TU 81/08 che prescrive al datore di lavoro i compiti, non delegabili, sia della nomina del RSPP e sia, appunto, della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR)(*).
Sempre il TU, all’art. 29, c. 5, riferendosi alle imprese con un numero di addetti inferiore a 10, obbliga i datori di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi “sulla base delle procedure standardizzate” (elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ndr) e consente agli stessi, fino a 18 mesi dal Decreto applicativo del ,inistero del Lavoro e comunque non oltre il 30 giugno 2012, di elaborare un’ autocertificazione in ordine all’ avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Questa possibilità non trova applicazione nelle attività delle aziende industriali, nelle centrali termoelettriche, negli impianti e installazioni con impiego di radiazioni ionizzanti, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori (art.31, c. 6 del TU).
(*) Il documento deve contenere una relazione sui rischi presenti con indicazione dei criteri seguiti nella valutazione; deve inoltre elencare le misure di prevenzione e i DPI adottati in seguito alla valutazione; deve anche prevedere il programma delle misure per il miglioramento, nel tempo, delle condizioni aziendali di sicurezza e di salute sul lavoro; deve individuare procedure e compiti-ruoli per l’attuazione del programma di dette misure; deve indicare i nominativi del RSPP, del RLS e del MC che hanno contribuito alla valutazione dei rischi.
In presenza di rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, il DVR deve individuare sia i particolari rischi che gli operatori esposti ai quali vengono richiesti, proprio per la specificità dei rischi, sia un’ appropriata capacità professionale, sia un’esperienza ad hoc e sia infine una formazione ed un addestramento adeguati.