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È limitato l’uso della denuncia telematica degli infortuni

Nel sito dell’INAIL sono presenti le istruzioni per la denuncia degli infortuni con strumento telematico. La procedura telematica può essere eseguita solo nei casi che hanno interessato i lavoratori:

  • Dell’industria, dell’artigianato, del terziario;
  • delle Pubbliche Amministrazioni che sono titolari di specifico rapporto assicurativo con l’INAIL.

Il servizio di denuncia telematica non è quindi attivo per gli infortuni occorsi:

  1. A lavoratori subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura;
  2. a dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto”*;
  3. a studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

* La speciale forma di “gestione per conto” dello Stato è  prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. I.N.A.I.L. – D.P.R. n. 1124/65 –  regolamentato dal D.M. 10.10.85. In questi casi l’INAIL non apre posizioni assicurative e le amministrazioni statali di questo tipo non corrispondono alcun premio assicurativo;  in caso di evento indennizzabile non viene corrisposta l’indennità per inabilità temporanea al lavoro, in caso di riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente questa può dar luogo al pagamento di un indennizzo in capitale per danno biologico (valutazione dal 6 al 15%) o al  pagamento di una rendita mensile (dal 16% in poi).

Un esempio di gestione per conto si ha quando l’Università assicura i tirocinanti.

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