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Dvr, quando la prima elaborazione, quando le rielaborazioni

STARTUP PMI, APPUNTI DI SICUREZZA SUL LAVORO (5) – Secondo la previsione dell’art. 17 del TU 81/08, il datore di lavoro di ogni impresa deve effettuare la valutazione di tutti i rischi, i cui risultati sono inseriti nel Documento (Dvr) previsto dall’art. 28 dello stesso TU (in caso di costituzione di una nuova impresa…è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi…. elaborando il documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività).

I cc. 1 e 2 dell’art. 28, impongono al datore di lavoro l’obbligo della redazione del Dvr in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente (nei casi ex art. 41, sorveglianza sanitaria).

Per il successivo art. 29, c. 3 “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata*:

  • in occasione a) di modifiche del processo produttivo o b) della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica , della prevenzione o della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.

A questo proposito va ricordato che nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, “il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno una riunione della Commissione (art.35 TU 81/08) cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il Rspp; c) il Mc ;d) il Rls”.

Nel corso della riunione “il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

  • il documento di valutazione dei rischi;
  • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale”.

La riunione ha luogo anche in occasione di “eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza esalute dei lavoratori.…”

Alla rielaborazione della valutazione dei rischi, deve seguire:

  1.  l’aggiornamento delle misure di prevenzione,
  2.  la rielaborazione del Dvr originario (nel termine di trenta giorni dall’evento-causa che ne ha provocato l’effettuazione).

Anche la rielaborazione del Dvr deve essere compiuta dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (nei casi ex art. 41).

*La sanzione per l’inosservanza della prescrizione consiste in un’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.

Continua lunedì 15 luglio: procedure standardizzate valutazione rischi

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