È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2013, il Dpcm 18 aprile 2013 con le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*.
La legge anticorruzione ha previsto che, per l’efficacia dei controlli antimafia in alcune attività imprenditoriali**, “presso ogni prefettura è istituito l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L’iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco”.
Il Decreto del 18 aprile disciplina:
- le modalità di istituzione e di aggiornamento dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;
- le attività di verifica da svolgersi per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco
L’elenco viene pubblicato sul proprio sito istituzionale da ciascuna prefettura.
* L. 190/2012, legge anticorruzione, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
** Sono le attività di:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Info: Dpcm 18 aprile 2013.