Recentemente la Commissione europea ha chiesto all’Italia di fornire informazioni, entro due mesi e a pena di deferimento alla Corte di giustizia, sull’attuazione delle norme comunitarie in tema di riduzione delle emissioni industriali.
Si tratterà di fare il punto sull’applicazione dell’ultima Direttiva 2010/75* relativa alle emissioni industriali, finalizzata alla garanzia di: “tagli consistenti di emissioni nocive attraverso l’adozione di limiti più severi”, ma anche di, “offrire regole più chiare e semplici da applicare”.
La direttiva europea porta la data del 24 novembre 2010 e sostituisce la precedente 96/61/CE del 24 settembre 1996.
Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 7 gennaio 2013 e cioè entro due anni dalla sua emanazione. Per le installazioni esistenti al 7 gennaio 2013 la norma ha effetto dal 7 gennaio 2014 o dal 7 luglio 2015, a seconda del tipo di attività industriali**.
Le attività soggette sono quelle Ippc*** e cioè:
- attività energetiche;
- produzione e trasformazione dei metalli;
- industria chimica;
- industria dei prodotti minerari;
- gestione dei rifiuti;
- altre attività (fabbricazione della carta, trattamento delle fibre e dei tessili, la concia delle pelli, i grandi macelli, le grandi aziende per il trattamento degli alimenti e del latte…).
Nell’Allegato I della Direttiva 2010/75 sono state inserite nuove attività (es. impianti di gassificazione e liquefazione di combustibili diversi dal carbone…., Produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/g…).
Nello stesso allegato sono apportate alcune modifiche, rispetto alla precedente Direttiva 96/61/CE, alle caratteristiche degli impianti già soggetti:
Industria chimica:
- aggiunta delle trasformazioni biologiche;
- cancellazione della specifica “di base”.
Gestione dei rifiuti:
- ampliamento delle tipologie di recupero di rifiuti pericolosi;
- incenerimento esteso a tutti i rifiuti non pericolosi;
- ampliamento delle tipologie di smaltimento di rifiuti non pericolosi.
Industria alimentare:
- esclusione attività di imballaggio;
- le materie prime possono essere già state oggetto di trasformazione;
- i prodotti destinati sia al consumo umano che animale;
- definizione della soglia in caso di uso misto di materie prime vegetali e animali.
* Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Ippc – proveniente da attività industriali.
** Sono inserite dal legislatore europeo tra quelle con maggiore impatto sull’ambiente, con lo scopo di “conseguire un elevato livello complessivo di protezione”.
*** “Integrated pollution prevention and control” (prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”).